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Fondo Bilaterale di Solidarietà: chiarimenti dell’INPS

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Comunicati Stampa - Fondo Bilaterale di Solidarietà: chiarimenti dell’INPS

14 Aprile 2020

In seguito alla richiesta di chiarimenti inviata dal Commissario del Fondo Bilaterale di Solidarietà, sollecitata nell’ambito dell’ultima riunione della Task Force del 3 aprile scorso, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS in data 11 aprile u.s. ha risposto, attraverso una nota inviata allo stesso Commissario via mail, apportando chiarezza sui quesiti presentati in ordine alle risorse ed al rapporto tra l’assegno ordinario erogato dal Fondo e i trattamenti relativi all’istituto della malattia, degli assegni famigliari e delle festività.

Nello specifico in merito alle risorse di cui può disporre il Fondo l’INPS ha precisato che:

• ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali prevista dal regolamento del Fondo (quattro volte il dovuto dell’anno precedente). Le aziende iscritte al Fondo, in caso di mancanza di disponibilità finanziaria (tetto aziendale) o di una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del D.L. n. 18/2020;

• in caso di domanda presentata con causale “COVID-19 nazionale”, il periodo che può essere richiesto è pari ad un massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio fino al 31 agosto. Le settimane possono non essere continuative ed in ogni caso sarà tenuto conto degli effettivi giorni di riduzione;

• terminato il periodo delle 9 settimane effettivamente fruite, le aziende potranno accedere alle prestazioni ordinarie con le regole previste per le causali ordinarie del Fondo.

Per quanto riguarda il rapporto tra l’assegno ordinario erogato dal Fondo e i trattamenti relativi all’istituto della malattia, degli assegni famigliari e delle festività di seguito si riportano i relativi chiarimenti.Malattia: riguardo alla malattia valgono le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 201/2015, punto 11, e n. 130/2017 e riportate nell’approfondimento elaborato dalle Segreterie Nazionali , che di seguito si riportano.

In caso di malattia, l’assegno ordinario sostituisce l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista. In tutti i casi di riduzione di orario, al lavoratore sarà corrisposta l’indennità di malattia anche se la stessa è insorta prima dell’accesso al Fondo. In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione. Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi: 1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal Fondo dalla data di inizio delle stesse; 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Al fine di stabilire la possibilità di cumulare l’indennità di malattia con l’assegno di solidarietà è necessario distinguere se la riduzione d’orario è applicata in forma orizzontale o verticale con retribuzione variabile: in caso di riduzione orizzontale viene corrisposto sia l’assegno ordinario, per le ore di riduzione di orario, sia l’indennità economica di malattia per le ore lavorative. Lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. Invece, in caso di riduzione verticale con retribuzione variabile se la malattia subentra durante una giornata di riduzione, viene corrisposto l’assegno di solidarietà, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.

Assegni al nucleo famigliare: la tematica degli ANF è attualmente oggetto di specifico approfondimento tra l’INPS e il Ministero del Lavoro. A tale proposito forniremo gli opportuni chiarimenti non appena ne avremo disponibilità.

Festività: rispetto alla disciplina delle festività si deve far riferimento alla circ. INPS 130/2017 contenuta nell’approfondimento elaborato dalle Segreterie Nazionali (rif. circ. n. 22/2020) e che di seguito si riporta.Nello specifico, in caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all’interno del periodo di godimento dell’assegno ordinario, che restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile. Per quanto attiene i lavoratori sospesi (a zero ore) è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: a) lavoratori retribuiti a paga oraria: non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione. b) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: tutte le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.

Alla luce delle risposte, fornite dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS, ai quesiti posti dal Commissario del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al reddito dei lavoratori del trasporto pubblico locale, si può affermare che quanto contenuto nell’approfondimento elaborato dalle Segreterie Nazionali, corrisponde alla disciplina vigente in materia, con esclusione del tema degli Assegni Famigliari, per il quale è attualmente in corso un confronto tra INPS e Ministero del Lavoro.

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